Slowlagoon Associazione operatori di Chioggia del turismo itinerante della laguna di Venezia

  Associazione Operatori di Chioggia del turismo itinerante della laguna di Venezia

Presidente Marino Masiero

Vice Presidente Denis Penzo

Tesoriere Marco Tiozzo Bastianello

Segretario Dario Baraldi

Consigliere Davide Scarpa

  Statuto DELLA ASSOCIAZIONE SLOW LAGOON

1) Costituzione
È costituita in Chioggia la "Associazione SLOW LAGOON" per la diffusione della promozione e valorizzazione del turismo itinerante nautico ed escursionistico.
La sede legale è in Chioggia Viale Venezia nr. 1; l'Associazione può istituire sedi operative in altri luoghi in Italia e all'estero.
L'Associazione potrà partecipare ad altri circoli e/o associazioni aventi scopi analoghi od affini.
2) Scopo della Associazione
Scopo della Associazione è
La promozione e la conduzione del turismo itinerante nautico ed escursionistico volto alla valorizzazione del territorio clodiense e delle realtà limitrofe nel rispetto delle caratteristiche ambientali e delle tradizioni culturali.
3) Carattere non lucrativo
L'Associazione non ha scopo di lucro diretto o indiretto e persegue obiettivi di valorizzazione del territorio, dell’ambiente marino e lagunare nonché delle tradizioni locali.
Essa è indipendente, neutrale e autonoma.
È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore dei soci: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo istituzionale.
4) Soci
I soci si distinguono in:
- soci fondatori
- soci ordinari
- soci onorari
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.
Possono diventare soci ordinari aziende italiane e straniere, enti pubblici e privati, persone fisiche, che operino professionalmente nel settore della valorizzazione turistica con particolare riferimento al turismo nautico itinerante e che intendano impegnarsi per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione e che vengano, in ragione di ciò, accettati dal Consiglio Direttivo.
I soci ordinari, in possesso dei requisiti richiesti, vengono ammessi dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda.
Sulla domanda di iscrizione all’associazione decide, in modo inappellabile, il Consiglio Direttivo.
Sono soci onorari le persone o le aziende che per acquisita notorietà nel proprio settore di attività o per meriti acquisiti nei confronti dell'Associazione, dimostrino la loro ideale convergenza personale o culturale verso di essa.
I soci onorari sono prescelti e nominati dal Consiglio Direttivo.
5) Ammissione dei Soci
Deliberata l'ammissione dei soci ordinari ed onorari, essi acquistano la qualità di socio con la sottoscrizione dello statuto e del regolamento interno e con il versamento della quota associativa.
I soci onorari sono esenti da obbligo di versamento di qualsiasi quota o contributo.
6) Contributi associativi
I soci fondatori ed ordinari sono tenuti al versamento di quote associative, stabilite su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei soci nel rispetto del regolamento interno. Le quote si versano al momento dell'ammissione, e poi, annualmente, entro il mese precedente alla data di iscrizione all'Associazione.
7) Perdita della qualità di socio
La qualità di socio ordinario si perde per morte o estinzione giuridica del socio, per dimissioni, sopravvenuta mancanza di requisiti per essere socio, esclusione per gravi motivi.
Il socio che intenda dimettersi dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente od al Consiglio Direttivo.
Le dimissioni non danno diritto alla restituzione neanche parziale delle quote versate, anche se relative all'anno di uscita.
Sull'esclusione del socio dovrà pronunciarsi con voto non palese l'assemblea, la sua decisione è da ritenersi insindacabile.
8) Diritti dei soci
I soci in regola con la quota annuale hanno diritto:
- a prendere parte alle iniziative dell'Associazione secondo i criteri stabiliti dagli organi associativi e dal regolamento interno;
- ad esercitare il diritto di poter essere eletti alle cariche sociali a norma del presente statuto;
- a ricevere le informazioni tecniche periodiche ed altre eventuali pubblicazioni prodotte dall’Associazione;
- a sollecitare l'impegno dell'Associazione su determinati temi rientranti negli scopi dell'Associazione stessa.
9) Gli organi dell'Associazione
Gli organi statutari dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) il Revisore dei conti.
10) Costituzione e convocazione dell'Assemblea
Partecipano all'Assemblea i soci fondatori e i soci ordinari in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa, nonché i soci onorari.
I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro socio.
Ciascun socio non potrà portare, comunque, più di cinque deleghe.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 51% dei soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ciascun socio ha diritto ad un solo voto.
L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, dei 2/3 dei soci, e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di un terzo dei soci, salvo quanto previsto per lo scioglimento dall'art. 18.
L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti o dei rappresentati.
L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata dal Presidente con lettera raccomandata, od in alternativa fax o posta elettronica inviata almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione. Essa deve svolgersi entro il 30 aprile di ogni anno, presso la sede sociale o altrove purchè all’interno del Comune di Chioggia.
L'Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo dei soci lo richieda.
Nella lettera di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora ed il luogo della riunione e la data dell'eventuale seconda convocazione.
L’Assemblea, qualora la maggioranza degli aventi diritto al voto sia concorde, può essere aperta al pubblico, purchè non siano all’ordine del giorno la nomina di cariche elettive.
In questo caso l’assemblea è riservata ai soci.
11) Compiti dell'Assemblea
L'Assemblea ordinaria dei soci:
a) delibera in merito all'attività dell'Associazione;
b) delibera sul bilancio preventivo e consuntivo della gestione, predisposto dal Consiglio Direttivo;
c) procede all'elezione del Consiglio Direttivo o all'integrazione dello stesso;
d) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno e sul Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;
e) delibera in ordine alle proposte del Consiglio Direttivo in merito alla determinazione delle quote associative annuali e –con voto non palese- all'eventuale esclusione del socio.
Per la nomina e l'integrazione del Consiglio Direttivo è comunque richiesto il voto favorevole dei soci fondatori.
L'Assemblea straordinaria:
a) delibera sulle proposte di modifica dell'Atto costitutivo e dello statuto;
b) delibera sullo scioglimento dell'Associazione.
Per le modifiche dello statuto occorre il voto favorevole dei soci fondatori.
12) Consiglio Direttivo
Il Consiglio è composto da cinque membri eletti dall'assemblea tra i soci o esponenti di organizzazioni socie, di cui almeno tre scelti tra quelli designati dai soci fondatori; durano in carica per tre esercizi.
I consiglieri che perdano la qualità di socio o di esponente delle organizzazioni socie, decadono automaticamente dal Consiglio il quale può procedere alla cooptazione del sostituto fino alla prossima assemblea.
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con almeno cinque giorni di preavviso. Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato in via straordinaria, su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri.
È altresì facoltà del Consiglio di conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri.
Le riunioni sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, o in sua assenza, del Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, del componente con maggiore anzianità di partecipazione al Consiglio, ovvero con maggiore anzianità anagrafica.
Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.
13) Competenze del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a) elegge tra i suoi membri il Presidente ed il Vice Presidente e il tesoriere che può anche non essere uno dei soci;
b) conferisce la qualifica di socio onorario, su proposta anche di uno dei suoi membri;
c) sovrintende all'amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'attività dell'Associazione;
d) predispone il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea;
e) determina l'importo dovuto dai soci a titolo di quota annuale, salva ratifica assembleare;
f) affida particolari incarichi a soci che sono tenuti a rendere conto del loro operato;
g) conferisce incarichi di collaborazione esterna;
h) prende in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo persegue gli obiettivi istituzionali dell'Associazione ed assume tutte le iniziative gestionali appropriate per la loro attuazione organizzativa.
14) Presidente
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Egli coordina ed organizza tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito.
In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice Presidente o, in caso di suo impedimento, dal consigliere più anziano di nomina ovvero di età.
Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.
Il Presidente può nominare procuratori e delegare la firma associativa.
15) Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali associative versate dai soci;
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi;
e) dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;
f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il consiglio riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali.
g) dai contributi che verranno erogati dai soci a sostegno dei costi sostenuti dall’Associazione per l’esercizio della sua attività.
16) Gestione Finanziaria
La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali con decorrenza dal 1 gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.
17) Revisione dei conti
L'attività dell'associazione è controllata da un Revisore contabile, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.
Egli è nominato dall'assemblea e resta in carica per due esercizi.
18) Scioglimento e liquidazione
La durata dell'Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da almeno 1/3 dei soci viene convocata una apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari almeno a 3/4 dei soci esistenti.
Lo scioglimento può altresì essere richiesto dall'unanimità dei soci fondatori che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.
L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina i liquidatori, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.
In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ad altra associazione avente finalità analoga, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea.
19) Norme generali
Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può peraltro stabilire criteri per riconoscere il rimborso delle spese occorse per lo svolgimento delle attività sociali.
Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni.

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